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​Volontari 

Corsi di Primo Soccorso Veterinario c/o Como Soccorso

In collaborazione con la Sezione Provinciale E.N.P.A di Como:

 

  • Conoscere e sapere cosa fare in caso di Emergenza in attesa del Medico Veterinario,

  • Sapere come avvicinarsi all'animale ferito o colto da malore, potrebbe sempre mordere anche se è il nostro;

  • Eseguire manovre che potrebbero salvargli la vita o ridurre quanto meno le lesioni; 

  • Immobilizzazione arto per trasporto dal veterinario;

 

Una corretta ed efficace manovra può ridurre i danni permanenti.

 

4 serate 2 ore ciascuna, La quarta ed ultima sera ci sarà la verifica orale di apprendimento.

Proiezioni ns. Slide

 

Il costo? Prevede il tesseramento a Como Soccorso

Info: segreteria@comosoccorso.org

 

Attualmente in Italia la preparazione  del soccorritore veterinario volontario in ambulanza é' di competenza di Regioni, Province, ASL ed Ordine Veterinari.
Pertanto nessun attestato é riconosciuto da enti Statali ASL

 

Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA’ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI - UO Tutela animali


Linee Guida recanti disposizioni relative alle attrezzature delle autoambulanze veterinarie, ai requisiti del personale adibito al soccorso e al trasporto degli animali, ai dispositivi di protezione individuale e l’equipaggiamento di cui il personale deve disporre ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.M. 9 ottobre 2012, n. 217.

 

Premessa
L’art. 2, comma 1, lettera a) del D.M. 9 ottobre 2012, n. 217 definisce le autoambulanze veterinarie come veicoli destinati al soccorso o al trasporto degli animali in stato di necessità dotati di
specifiche attrezzature di assistenza e di trasporto. In base al comma 3 dello stesso articolo il Ministero della salute con apposite linee guida, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti che attengono alla sicurezza della circolazione stradale, individua le attrezzature specifiche delle autoambulanze veterinarie, i requisiti del personale adibito al soccorso e al trasporto degli animali nonché i dispositivi di protezione individuale e l’equipaggiamento di cui il personale deve disporre.
Con nota prot. 14585 del 1 luglio 2014, il suddetto Ministero ha rappresentato che “non si ravvedono elementi in contrasto con quanto richiesto in materia di sicurezza della circolazione stradale”, a condizione che “qualsiasi tipo allestimento a bordo dei veicoli adibiti al trasporto animale debba soddisfare quanto stabilito dal decreto ministeriale 9 ottobre 2012, n. 217 e, segnatamente, quanto previsto dall’Allegato 1”. 
Le presenti linee guida forniscono indicazioni sia per quanto riguarda le autoambulanze veterinarie per il recupero e il trasporto degli animali in stato di necessità che per quelle che prestano anche il primo soccorso ai suddetti animali. Le autoambulanze adibite al soccorso, in conformità alla normativa vigente, devono essere collegate a una struttura veterinaria e necessitano della presenza di un medico veterinario.

 

ATTREZZATURE DELLE AUTOAMBULANZE VETERINARIE
1. Autoambulanze veterinarie adibite al trasporto degli animali
Le autoambulanze veterinarie adibite al trasporto degli animali in stato di necessità, in base alle caratteristiche e dimensioni degli animali, devono essere dotate almeno delle seguenti attrezzature:
Cani, gatti e altri animali di piccola taglia, ivi compresi i volatili:
- gabbie, trasportini e casse di materiale resistente, lavabile e disinfettabile, di dimensioni adeguate alla specie animale trasportata;
- barella o mezzo idoneo per il recupero e trasporto all’interno del veicolo;
- strumenti e attrezzatura per la cattura e contenimento in sicurezza, non traumatizzanti (es. mascherine per animali selvatici, reti, museruole, laccio distanziale, guinzagli, manicotti antimorso ecc.).
Animali di grossa taglia:
- barella o mezzo idoneo per il recupero e trasporto all’interno del veicolo;
- rampa con caratteristiche tecniche conformi alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1/2005;
-  adeguate attrezzature di contenimento e separazione da utilizzare in caso di necessità (es. paratie);
-  strumenti e attrezzatura per la cattura e contenimento in sicurezza, non traumatizzanti.
2. Autoambulanze veterinarie adibite al soccorso degli animali
Le autoambulanze veterinarie adibite anche al soccorso degli animali in stato di necessità, oltre a quanto previsto al punto 1, devono essere dotate almeno di:
-  Fonte ossigeno;
-  Strumentazione per il monitoraggio cardio-circolatorio;
-  Attrezzature/ambiente climatizzato per il raffreddamento/riscaldamento del paziente;
-  Attrezzature per la ventilazione polmonare;
-  Materiale sanitario di consumo e strumentario per il primo soccorso;
-  Presidi medico-chirurgici per la disinfezione delle mani e dello strumentario.

 

REQUISITI DEL PERSONALE
Nelle autoambulanze veterinarie adibite al soccorso degli animali deve essere sempre presente un medico veterinario.
Il personale non veterinario presente sulle autoambulanze, sia adibite esclusivamente al trasporto che adibite al soccorso, deve ricevere un’adeguata formazione in merito alle misure di sicurezza e
alla tutela degli animali nonché alle corrette modalità operative per svolgere la propria attività. Le Regioni e Province autonome e le Aziende Sanitarie Locali, anche i collaborazione con gli
Ordini Professionali e le Organizzazioni di categoria, promuovono percorsi formativi per gli operatori. I titolari della carta di circolazione di cui all’art. 3, comma 2 del D.M. 9 ottobre 2012, n. 217, sono
responsabili della formazione del suddetto personale.
La formazione, fermo restando le norme di materia di sicurezza e salute sul lavoro (D.lgs 81/08), deve riguardare in particolare:
-  nozione relative al comportamento delle specie trasportate;
-  nozioni sulle corrette modalità di cattura, contenimento e manipolazione delle specie animali trasportate al fine di minimizzare lo stress e ridurre il rischio di traumi e lesioni agli animali e agli operatori.
Il responsabile della formazione fornisce agli operatori le procedure cui devono attenersi; tali procedure, su richiesta, devono essere messe a disposizione delle autorità di controllo.

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEL PERSONALE
I dispositivi di protezione individuale (dpi) comprendono le attrezzature e gli accessori indossati o utilizzati dagli operatori allo scopo di proteggerli contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne
la sicurezza o la salute durante il lavoro. Nella scelta del dpi è necessario tenere conto delle caratteristiche delle specie con le quali si può venire a contatto.
Devono essere presenti dpi per la:
-  protezione degli arti superiori
-  protezione degli occhi e del volto
-  protezione dei piedi

 

IL DIRETTORE GENERALE
Gaetana Ferri
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Rosalba Matassa
Referenti: Dott.ssa Alessandra Raucci/ Oraziella Miceli
27/08/14
Pec: dgsa@postacert.sanita.it

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